In un mondo sempre più indirizzato verso la sostenibilità ambientale, la gestione responsabile e consapevole dei rifiuti diventa di vitale importanza. L’incessante aumento della produzione di questi ultimi, infatti, rende urgente non solo un adeguato smaltimento, ma comprende una serie di azioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale e a recuperare le risorse che possono ancora essere utilizzate. Primo fra tutte, il corretto riconoscimento dei rifiuti e la loro movimentazione. Quest’ultima, in Italia, viene amministrata attraverso il formulario di identificazione dei rifiuti (conosciuto come FIR), che, con l’avvento del RENTRI, ha subito alcune importanti modifiche. Approfondiamo, dunque, tutte le novità.
Verba volant scripta manent… e il digitale semplifica
Come visto in un precedente contributo, a partire da giugno 2023 è entrato in vigore il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), ovvero il nuovo sistema informativo previsto dal Decreto Ministeriale n. 59. Questo strumento, controllato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dall’Albo nazionale gestori ambientali, consente, sia nel presente che in futuro, la digitalizzazione di molti degli adempimenti¹ richiesti alle imprese che producono, trattano, trasportano e smaltiscono rifiuti. Si tratta, perciò, di un supporto tecnologico in grado di semplificare, velocizzare e snellire la densa burocrazia riguardante il flusso di materiali di scarto, spesso inquinanti o nocivi. Inoltre, permette di monitorare la movimentazione dei rifiuti, garantendo che i processi vengano attuati in linea con le normative europee. Se è vero dunque che, come dice il proverbio latino verba volant scripta manent, “le parole volano mentre ciò che è scritto rimane”, oggi ci troviamo già in una fase successiva, quella del passaggio dal cartaceo al virtuale, anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione.
Nuovo RENTRI: come funziona e che modifiche apporta al FIR
In termini pratici, il RENTRI per i rifiuti altro non è che una piattaforma digitale suddivisa al suo interno in due macro sezioni. La prima, di carattere più gestionale, dove tutti gli addetti ai lavori potranno registrare le proprie attività, i movimenti e le relative autorizzazioni. Una seconda sezione, adibita a tutte le azioni riguardanti la tracciabilità dei rifiuti. È in questa parte, infatti, che vengono raccolti i dati dei registri di carico e scarico, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Con l’attivazione del portale RENTRI avviene anche l’entrata in vigore della nuova modulistica per la compilazione del FIR, obbligatorio dal 13 febbraio 2025. Il format, presenta alcune novità:
- l’obbligo di emissione di sole due copie, non più quattro, così come già modificato con il VI.VI.FIR;
- l’aggiunta del campo specifico per l’intermediario o commerciante, dato che nel format precedente andava inserito fra le annotazioni;
- maggiore spazio per le informazioni inerenti alla normativa ADR;
- nuovi spazi dedicati al trasbordo parziale/totale, al peso del rifiuto in partenza e all’eventuale sosta tecnica.
I nuovi formulari possono essere emessi sia dagli enti e dalle imprese produttrici dei rifiuti, sia dai trasportatori. Tuttavia, per accedere al campo di emissione del documento, gli addetti devono registrarsi alla piattaforma. Ciò è necessario anche nel caso in cui l’ente non ha, per legge, l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
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RENTRI: soggetti obbligati all’iscrizione
Se è vero che è possibile accedere volontariamente al RENTRI, per usufruire della tracciabilità digitale o per snellire il processo burocratico, sono molti i soggetti che, secondo il decreto legislativo 213/2022, sono tenuti a iscriversi obbligatoriamente al portale. Si tratta di:
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono/ trasportano rifiuti pericolosi e non pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi adibiti al recupero e al riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti;
Lo stesso vale per i produttori di scarti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, come i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
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Con il RENTRI il Formulario diventa digitale
A partire da febbraio, dunque, molte aziende hanno dovuto adeguarsi alle novità introdotte dal Registro elettronico, conformandosi all’emissione dei vari documenti ufficiali attraverso il portale. Questo riguarda sia il Registro di carico e scarico, ora in formato digitale, sia il FIR, attualmente ancora in formato cartaceo, ma con nuovo modello e (obbligatoria) vidimazione digitale. Per capire meglio le prossime scadenze RENTRI e le tempistiche utili, puoi consultare la tabella riassuntiva che abbiamo inserito qui:
RENTRI: il punto su tabelle d’iscrizione e periodo transitorio

In sintesi, le prossime date da tenere a mente in quanto finestre per l’iscrizione al portale RENTRI sono:
- dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 per le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra 11 e 50 dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026, per imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi, fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
Così come l’arrivo del FIR in formato esclusivamente digitale, in programma a partire dal 13 febbraio 2026.
Corsi RENTRI e supporto alla compilazione del FIR
Nonostante nasca proprio per semplificare alcuni processi (tracciabilità dei rifiuti, burocrazia necessaria e trasmissione dei dati), il portale del RENTRI può sembrare, al primo accesso, un vero e proprio rompicapo. Motivo per cui lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assieme all’Albo Nazionale gestori ambientali, ad Ecocerved ed Unioncamere, ha avviato dei percorsi formativi sul suo funzionamento. Anche Pragma Chimica può essere un valido alleato. Abbiamo, infatti, attivato un servizio di supporto alle aziende sia per la compilazione² del formulario che per l’iscrizione al RENTRI.
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NOTE:
¹Norme in materia ambientale, decreto legislativo n.152/2006.
²in linea con i criteri definiti dal Decreto Direttoriale n. 251/2023.